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I capi degli uffici giudiziari, entro il mese di gennaio di ciascun anno, devono esprimere, con note di qualifica, il loro giudizio sulla capacita' operosita', e condotta di ciascun ufficiale giudiziario, con speciale menzione di qualsiasi fatto che valga a dimostrare il merito e il demerito. Il giudizio complessivo e' espresso con le qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre e cattivo. La qualifica e' comunicata all'interessato su apposito foglio, ove egli appone la propria firma, e le note, di cui ai commi precedenti, sono trasmesse alla Commissione di vigilanza e disciplina. Entro quindici giorni dalla comunicazione l'interessato puo' ricorrere alla Commissione di vigilanza, e disciplina, la quale, dopo aver richiesto, ove lo creda, gli opportuni chiarimenti al capo dell'ufficio, conferma o modifica la qualifica con deliberazione, inoppugnabile, che viene comunicata all'interessato medesimo.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art46 · fonte del testo

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