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Presso ogni Corte di appello e' istituita una Commissione di vigilanza e di disciplina per gli ufficiali giudiziari, composta dal primo presidente o da chi ne fa le veci, dal procuratore generale della Repubblica o da chi ne fa le veci e dall'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello o, in sua assenza o impedimento, dall'ufficiale giudiziario piu' anziano addetto alla Corte, ed ove manchi, dall'ufficiale giudiziario dirigente del tribunale del capoluogo. Il segretario della Commissione e' nominato dal primo presidente fra i funzionari di cancelleria e segreteria. Analogamente e' costituita la Commissione presso la Corte Suprema di cassazione per gli ufficiali giudiziari addetti alla Corte stessa. In caso di assenza o impedimento dell'ufficiale giudiziario dirigente o di quello piu' anziano della cassazione, e' chiamato a sostituirlo l'ufficiale giudiziario dirigente della Corte di appello.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 3 maggio 1958

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art40 · fonte del testo

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