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Dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, gli aiutanti ufficiali giudiziari, nei confronti dei quali sono estese le norme in vigore riguardanti la predetta Cassa di previdenza. Con l'iscrizione alla Cassa di previdenza, cessa, a partire dalla stessa, data di entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione degli aiutanti ufficiali giudiziari all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Agli aiutanti ufficiali giudiziari che, a partire dalla predetta data di iscrizione alla Cassa di previdenza in poi, cessano dal servizio per limiti di eta', senza aver conseguito il diritto a pensione, compete, salvo la facolta' di riscatto, l'indennita' una volta tanto anche quando il periodo di iscrizione risulti inferiore ai dieci anni previsti dall'articolo 25 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. L'indennita' di cui al comma precedente si determina, secondo le norme in vigore della predetta Cassa di previdenza, in base all'eta', alla data di cessazione dal servizio ed agli anni di effettiva iscrizione alla Cassa stessa.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art153 · fonte del testo

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