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Salvo quanto e' disposto nell'art. 75 per gli ufficiali giudiziari in aspettativa, la percentuale sui crediti ricuperati spetta agli ufficiali giudiziari che, nell'ultimo giorno del mese che precede quello della ripartizione, si trovino in effettivo servizio presso l'ufficio a cura, del quale il ricupero venne eseguito. L'ufficiale giudiziario applicato ad altro ufficio, a norma dell'art. 31, ha diritto, a titolo di percentuale sui crediti recuperati, soltanto alla somma di spettanza dell'ufficio nel quale egli presti effettivo servizio, e, nel caso che presti effettivo servizio contemporaneo in piu' uffici, ha diritto a cumulare le somme di spettanza dei medesimi.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art126 · fonte del testo

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