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[1]Ogni ufficio di conciliazione ha un cancelliere ed un usciere.
[2]Le attribuzioni di cancelliere sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria e quelle di usciere dall'inserviente comunale, previa autorizzazione da concedersi con decreto del presidente del Tribunale, sentito il procuratore del Re, in entrambi i casi.
[3]L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa temporaneamente nella stessa forma, prescritta per la nomina, se risulti che il cancelliere o l'usciere non adempiano scrupolosamente e con diligenza ai loro doveri.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
