Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori decadono dalla carica per perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altro comune o se sia sorta una delle incompatibilita' stabilite dall'art. 7.
[2]Possono essere revocati per indegnita' ovvero in caso di inettitudine.
[3]Possono essere dispensati dalla carica per dimissioni volontarie o per incapacita' dipendente da motivi di salute.
[4]Tutti i predetti provvedimenti sono di competenza del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.
[5]Gli uffici di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore sono incompatibili con la qualita':
- a)di magistrato e in genere di funzionario in attivita' di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;
- b)di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attivita' di servizio.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
