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[1]I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori decadono dalla carica per perdita della cittadinanza italiana, per trasferimento in altro comune o se sia sorta una delle incompatibilita' stabilite dall'art. 7.

[2]Possono essere revocati per indegnita' ovvero in caso di inettitudine.

[3]Possono essere dispensati dalla carica per dimissioni volontarie o per incapacita' dipendente da motivi di salute.

[4]Tutti i predetti provvedimenti sono di competenza del primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale.

[5]Gli uffici di giudice conciliatore e di vice giudice conciliatore sono incompatibili con la qualita':

  • a)di magistrato e in genere di funzionario in attivita' di servizio appartenente o addetto all'Ordine giudiziario;
  • b)di funzionario o di agente di pubblica sicurezza in attivita' di servizio.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;763~art6 · fonte del testo

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