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[1]La nomina dei giudici conciliatori e vice giudici conciliatori ha luogo in virtu' di Regia delegazione con decreto del primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale.
[2]I giudici conciliatori e vice giudici conciliatori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
