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[1]Possono essere nominati giudici conciliatori e vice giudici conciliatori i cittadini italiani iscritti al Partito Nazionale Fascista, che siano residenti nel comune o nella frazione, che abbiano eta' non inferiore a venticinque anni, siano in possesso del pieno godimento dei diritti civili e politici e conservino condotta morale e politica specchiatissima ed illibata.

[2]La scelta deve cadere su elementi capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza carattere e prestigio, le funzioni di magistrato onorario, con preferenza per coloro che abbiano lodevolmente coperto o coprano cariche o funzioni pubbliche.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;763~art4 · fonte del testo

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