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[1]In caso di mancanza o di impedimento del giudice conciliatore di un comune avente piu' uffici di conciliazione, il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, puo' incaricare temporaneamente della supplenza il giudice conciliatore o il vice giudice conciliatore di un altro ufficio dello stesso Comune.
[2]Se la mancanza o l'impedimento si verifica in un Comune avente un solo ufficio di conciliazione, negli stessi modi, l'incarico sara' conferito al giudice conciliatore o al vice giudice conciliatore di un comune viciniore. In tal caso questi avra' diritto, a carico del comune ove si reca, ad una indennita' da determinarsi nel regolamento.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
