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[1]In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.

[2]Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore.

[3]A ciascun ufficio di giudice conciliatore e' di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se e' necessario, piu' vice giudici conciliatori.

Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-25;763~art1 · fonte del testo

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