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[1]In ogni Comune ha sede un giudice conciliatore.
[2]Nei Comuni divisi in borgate o frazioni, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 56 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934-XII, n. 383, e nei comuni divisi in quartieri a norma dell'art. 57 della stessa legge, possono essere istituiti con decreto Reale ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, uffici distinti di giudice conciliatore.
[3]A ciascun ufficio di giudice conciliatore e' di regola addetto un vice giudice conciliatore; e possono esservi addetti, se e' necessario, piu' vice giudici conciliatori.
Testo in vigore dal 10 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
