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Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni o riduzioni, le indennita' ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. Gli addetti aggiunti e gli assistenti, che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni o le riduzioni previste per la sede di residenza. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni o le riduzioni saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 15 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art6 · fonte del testo

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