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Al personale del Ministero della difesa destinato a prestare servizio all'estero presso tribunali misti o internazionali puo' essere corrisposta, qualora il trattamento economico inerente a tale posizione non sia ritenuto sufficiente, un'indennita' integrativa in misura da fissarsi con decreto del Ministro per la difesa di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La medesima indennita' puo' essere concessa, con le modalita' di cui al precedente comma, al personale civile del Ministero della difesa destinato a prestare servizio presso organismi internazionali.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1973 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;838~art14 · fonte del testo

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