Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

  • a)dal contributo annuo del Ministero della sanita';
  • b)dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
  • c)dai redditi del proprio patrimonio;
  • d)dagli utili derivanti dalle attivita' di produzione indicate nel precedente articolo 4;
  • e)dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.

Testo in vigore dal 17 luglio 1970 al 18 agosto 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-06-23;503~art9 · fonte del testo

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