Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' abrogata la legge 14 luglio 1907, n. 504, e ogni disposizione contraria a quelle contenute negli articoli precedenti.
[2]Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge sara' provveduto alla modificazione del regolamento per l'Amministrazione e la contabilita' del Corpo Reale equipaggi a bordo ed a terra e per gli altri servizi delle navi, e del regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilita' del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi.
[3]Il ministro della marina e' autorizzato ad emanare le disposizioni transitorie per la esecuzione della presente legge.
[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale della legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge e dallo Stato.
[5]Data a Roma, addi' 20 giugno 1909.
[6]VITTORIO EMANUELE.
[7]MIRABELLO - CARCANO.
[8]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 16 dicembre 2009
