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In ciascuno dei RR. arsenali marittimi le funzioni amministrative e contabili comuni a tutte le direzioni dei lavori e indipendenti dalla esecuzione dei lavori stessi, e cioe' il servizio degli incanti, la stipulazione dei contratti, la ricognizione e la liquidazione delle forniture, il pagamento delle spese ad economia e la liquidazione ed il pagamento delle mercedi, sono accentrate in un ufficio di economato dipendente dal direttore generale dell'arsenale.
Testo in vigore dal 28 giugno 1909 al 11 ottobre 1918
