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[1]In deroga al disposto dell'art. 8, primo comma, del Regio decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934-XII, n. 36, sull'ordinamento forense, i praticanti procuratori ammessi ad esercitare il patrocinio dinanzi alle preture, in confronto dei quali il termine di quattro anni dalla laurea sia scaduto o scada durante la guerra, possono continuare in tale esercizio a condizione che fossero regolarmente iscritti nel registro dei praticanti il 1° gennaio 1940-XVIII.

[2]La facolta' di esercitare il patrocinio predetto oltre il quadriennio, al sensi del comma precedente, cessera' alla data in cui sara' depositata nei modi di legge la graduatoria del concorso di procuratore, che sara' espletato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 24 febbraio 1941-XIX

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]MUSSOLINI - GRANDI - LISSIA - AMICUCCI

[7]Visto:

[8](ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)

[9]MUSSOLINI

Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1941-02-24;224~art4 · fonte del testo

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