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[1]Gli esami di procuratore, di avvocato e per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori possono essere sospesi con decreti del Ministro per la grazia e giustizia durante la guerra e fino a sei mesi dopo la fine dello stato di guerra.
[2]Il Ministro anzidetto puo' sempre revocare la sospensione con suo decreto, qualora ne ravvisi la necessita'.
Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009
