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[1]Gli esami di procuratore, di avvocato e per l'iscrizione nell'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori possono essere sospesi con decreti del Ministro per la grazia e giustizia durante la guerra e fino a sei mesi dopo la fine dello stato di guerra.

[2]Il Ministro anzidetto puo' sempre revocare la sospensione con suo decreto, qualora ne ravvisi la necessita'.

Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-02-24;224~art3 · fonte del testo

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