Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-02-24;224~art2 · fonte del testo

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