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[1]Se nella esecuzione delle opere di cui sopra si rendesse necessaria una maggiore spesa, sia per lavori nuovi non previsti in progetto e indispensabili per il compimento dell'opera stessa o pel notevole suo miglioramento, sia per lavori dipendenti da causa di forza maggiore, il Ministero potra' autorizzare un supplemento di mutuo od accordare un concorso sul nuovo prestito.
[2]Tali concessioni non potranno in ogni caso aver luogo che per una somma non maggiore del quinto di quella contemplata dal progetto gia' presentato al Ministero.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
