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Nei casi della presente legge, il limite di cui al primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale, testo unico, approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164, sara' del terzo, anziche' del quinto delle entrate ordinarie.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
