Sono considerati orfani:

  • a)i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;
  • b)i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' per servizio, o comunque, per violenze subite purche' concepiti prima del fatto che ha prodotto la inabilita' del genitore e siano riconosciuti da esso.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art7 · fonte del testo

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