E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge. Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra. Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamita' nazionali.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art63 · fonte del testo

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