Quando la persona che esercita la patria potesta' o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potesta' o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna. Il Comitato provinciale provochera' i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art40 · fonte del testo

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