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[1]Per le cause in primo grado in materia corporativa, quando il valore non supera le lire 2000, sono dovuti dal cliente all'avvocato gli onorari nella misura stabilita al paragrafo II della tabella B.

[2]Per le cause in grado di appello nella stessa materia sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale od alla corte di appello a seconda che trattisi di appello da sentenza del pretore o del tribunale.

[3]Per le cause in grado di appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, quando il valore della. causa non supera le L. 10.000, sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

[4]Per le cause concernenti controversie collettive sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti alla corte d'appello.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art10 · fonte del testo

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