Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Gli onorari di procuratore noi giudizi innanzi i tribunali e le Corti d'appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli d'esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla meta', quando il valore della causa e dell'affare sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinquemila.

[2]Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal Codice di procedura civile.

[3]Nei procedimenti esecutivi si avra' riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire e' minore, a quest'ultima somma.

[4]Nelle cause di valore indeterminato non si fara' luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari.

Testo in vigore dal 9 luglio 1901 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1901-07-07;283~art3 · fonte del testo

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