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I contratti stipulati per lavori e forniture varie, nonche' quelli di locazione di opera, saranno approvati e resi esecutivi dal Commissario generale, quando l'importo previsto non superi i limiti indicati negli articoli 5 e G del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Al Commissario medesimo e' consentito di provvedere ai servizi ad economia quando l'importo previsto non superi il limite indicato nell'art. 8 del suddetto decreto e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese relative alla sistemazione delle salme di italiani caduti o deceduti all'estero in conseguenza della guerra, e' data facolta' al Commissario generale di adottare provvedimenti in deroga alle norme di contabilita' dello Stato e delle spese pubbliche.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art8 · fonte del testo

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