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I sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari), definitivamente sistemati nel territorio nazionale, fanno parte, con le loro dipendenze, del patrimonio dello Stato. Essi, previa iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria, sono dati in consegna, a cura del Commissario generale e mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo. L'obbligo dell'iscrizione negli inventari tenuti dall'Amministrazione finanziaria si riferisce anche ai diritti di uso costituito a favore dello Stato sui sepolcreti di guerra esistenti o sistemati a cura dei Comuni o di altri Enti locali. A richiesta dei Comuni interessati e mediante apposite convenzioni da approvarsi dal Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, su proposta del Commissario generale, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle opere date in consegna. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione previsti dall'art. 61 del regolamento di polizia mortuaria, ed i Comuni interessati hanno l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 26 marzo 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art7 · fonte del testo

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