Art. 24 — Agevolazioni per le lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza
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Nell'articolo 40, primo comma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, recante riforma delle leggi sul lotto pubblico, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al numero 1), relativo alla autorizzazione a promuovere lotterie, dopo le parole: "enti morali," sono inserite le seguenti: "organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),";
- b)al numero 2), relativo alla autorizzazione a promuovere tombole, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,";
- c)al numero 3), relativo alla autorizzazione a promuovere pesche o banchi di beneficenza, dopo le parole: "enti morali," e' inserita la seguente: "ONLUS,".
Testo in vigore dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017
