Art. 20 — Esenzioni dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili e dalla relativa imposta sostitutiva

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Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore di immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole: "pubblica utilita'", sono inserite le seguenti: ", nonche' da organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)". L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto- legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e' dovuta dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art20 · fonte del testo

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