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[1]VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA
[2]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[3]Articolo unico.
[4]E' fatto obbligo agli esercenti la professione di medico-chirurgo e alle levatrici, che abbiano prestato assistenza durante il parto, di denunciare al podesta' ed all'ufficiale sanitario la nascita di ogni infante deforme. I medici-chirurghi, inoltre, hanno l'obbligo di denunciare alle autorita' indicate nel comma precedente i casi di lesioni, da essi osservati, da cui sia derivata o possa derivare una inabilita' al lavoro, anche parziale, di carattere permanente. I contravventori sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 500. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di' osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 maggio 1932 - Anno X
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini.
[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 11 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
