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[1]Chiunque violi le precedenti disposizioni, presentando denunce mendaci o incomplete, o omettendo le denunce, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. Se il fatto e' commesso per colpa, la pena e' ridotta da un terzo alla meta'.
[2]Ove si tratti di piccole quantita' di prodotti, la pena e' dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore di essi, e, in ogni caso, non inferiore a L. 500.
Testo in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
