Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]La prima denuncia deve essere fatta entro il 7 luglio 1940-XVIII e deve riferirsi ai combustibili posseduti al 30 giugno 1940-XVIII.

[2]Successivamente le denunce devono essere fatte entro i primi sette giorni di ciascun mese e devono riferirsi ai combustibili posseduti alla fine del mese precedente.

[3]Esse devono essere presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui circoscrizione e' situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.

Testo in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;910~art2 · fonte del testo

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