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[1]La prima denuncia deve essere fatta entro il 7 luglio 1940-XVIII e deve riferirsi ai combustibili posseduti al 30 giugno 1940-XVIII.
[2]Successivamente le denunce devono essere fatte entro i primi sette giorni di ciascun mese e devono riferirsi ai combustibili posseduti alla fine del mese precedente.
[3]Esse devono essere presentate ai Consigli provinciali delle Corporazioni, nella cui circoscrizione e' situato lo stabilimento, il deposito o comunque il locale in cui trovasi la merce.
Testo in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
