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[1]E' fatto obbligo a tutte le ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, le quali detengano, per i bisogni dei propri stabilimenti ed impianti, combustibili solidi o liquidi di qualsiasi specie, di farne denuncia alle date e con le modalita' previste dalla presente legge.
[2]Nelle denunce devono essere indicate la quantita' e la specie dei prodotti denunciati, e i nomi dei fornitori.
Testo in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
