Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' fatto obbligo a tutte le ditte esercenti stabilimenti ed impianti industriali, le quali detengano, per i bisogni dei propri stabilimenti ed impianti, combustibili solidi o liquidi di qualsiasi specie, di farne denuncia alle date e con le modalita' previste dalla presente legge.

[2]Nelle denunce devono essere indicate la quantita' e la specie dei prodotti denunciati, e i nomi dei fornitori.

Testo in vigore dal 26 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-06;910~art1 · fonte del testo

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