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- a)Nei comuni di popolazione al di sotto di 5000 abitanti, quando per ogni 1000 abbiano almeno un insegnante di grado inferiore;
- b)Nei comuni di popolazione da 5000 a 20,000, quando ne abbiano uno almeno ogni 1200;
- c)Nei comuni maggiori quando abbiano almeno un insegnante per 1500 abitanti.
[2]In tutti gli altri comuni la legge verra' applicata gradatamente secondoche' le scuole raggiungeranno le condizioni sopra indicate.
Testo in vigore dal 30 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
