Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1877
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I genitori o coloro che hanno l'obbligo di cui all'articolo 1°, se non abbiano adempiuto spontaneamente le prescrizioni della presente legge, saranno ammoniti dal sindaco ed eccitati a compierle. Se non compariscano allo ufficio municipale, o non giustifichino colla istruzione procacciata diversamente, coi motivi di salute o con altri impedimenti gravi, la assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presentino entro una settimana dall'ammonizione, incorreranno nella pena dell'ammenda stabilita nel successivo articolo 4.
tolto: Le persone di cui allo articolo 1°, fino a che dura la inosservanza dell'obbligo loro imposto dalla presente legge, non potranno ottenere sussidi o stipendi ne' sui bilanci dei comuni, ne' su quelli delle provincie e dello Stato, eccezione fatta soltanto per quanto ha riguardo all'assistenza sanitaria, ne' potranno ottenere il porto di armi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1877-07-15;3961~art3 · fonte del testo
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