Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1877 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Quando cio' riesca inefficace, ne informera' la Deputazione provinciale, che dovra' provvedere perche' i comuni renitenti si uniformino alla legge nel piu' breve tempo possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreche' la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovra' la stessa Deputazione provinciale procedere allo stanziamento di uffizio, secondo il disposto della legge comunale e del titolo 5° della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del Regno, senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri.
Testo in vigore dal 30 luglio 1877 al 16 dicembre 2009
