Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni dei precedenti articoli 6 e 7 si applicano anche al personale che pur non essendo in possesso del requisito di cui all'art. 1 comprovi, ai termini degli articoli medesimi, di aver presentata la domanda per acquisirlo e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato gia' scrutinato per la promozione e dichiarato meritevole di conseguirla o sia stato ammesso a sostenere concorsi o esami per l'avanzamento, gia' indetti o in via di espletamento.
Testo in vigore dal 7 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
