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[1]Entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale che non sia in possesso del requisito di cui all'art. 1, ma che trovandosi nelle condizioni previste dalle disposizioni emanate dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, comprovi di aver presentato la domanda per acquisirlo, puo' essere designato dal rispettivo Consiglio di amministrazione per la promozione, ma questa potra' essere conferita soltanto quando il personale medesimo abbia ottenuto l'iscrizione al Partito a condizione che, nel frattempo, non sopravvengano circostanze che comunque ostino, ai termini delle disposizioni in vigore, all'avanzamento.
[2]Le promozioni, ai soli effetti giuridici, avranno decorrenza dal giorno in cui sarebbero state effettuate se i designati fossero stati in possesso del requisito di cui all'art. 1, e i promossi prenderanno, nel rispettivo ruolo, il posto loro assegnato nella graduatoria a suo tempo formata dal Consiglio di amministrazione.
[3]A tale effetto saranno tenuti scoperti nei corrispondenti gradi dei ruoli organici rispettivi tanti posti quanti sono designati per le promozioni ai sensi del precedente comma e le promozioni di coloro che nella graduatoria predetta seguono i designati saranno conferite con riserva di anzianita'.
Testo in vigore dal 7 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
