Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche al personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, assunto a contratto, per il quale dai rispettivi ordinamenti siano previsti cambiamenti di qualifica che comportano aumento del trattamento economico
[2]Dette disposizioni si applicano altresi' ai maestri elementari, in sede di passaggio dall'una all'altra delle categorie previste dal R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e, nella stessa categoria, all'atto dell'acquisizione dell'anzianita' necessaria per l'attribuzione del trattamento economico che comporta aumento del supplemento del servizio attivo, agli ufficiali giudiziari, in sede di assunzione a uffici giudiziari di grado superiore e, comunque, ad ogni altro personale delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, nonche' al personale a questo equiparabile, nei cui riguardi le norme che ne disciplinano lo stato giuridico ed economico e l'esercizio delle funzioni subordinano al possesso di determinati requisiti od al verificarsi di determinate condizioni il conferimento di qualifica o l'esercizio di attribuzioni superiori o la progressione economica anche se a titolo integrativo o complementare, esclusi gli incrementi che siano da considerare aumenti periodici di retribuzione.
[3]L'attuazione del precedente comma e' disposta quando occorra, caso per caso, mediante decreti Reali da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta dei Ministri interessati di concerto col Ministro per le finanze.
Testo in vigore dal 7 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
