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[1]Per le promozioni nei ruoli organici civili e militari delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ai gradi 10° e superiori dei gruppi A e B ed equiparati, 12° e superiori del gruppo C ed equiparati, al grado di usciere e superiori e gradi equiparati del personale subalterno, ancorche' dette promozioni siano conferibili automaticamente per sola anzianita', nonche' per le promozioni dei sottufficiali in servizio continuativo di carriera, raffermati o in corso di rafferma, costituisce requisito indispensabile l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista.
[2]Per le promozioni conferibili per esame, la mancanza di detto requisito importa l'esclusione dalle relative prove.
[3]Lo stesso requisito e' indispensabile:
- a)per i passaggi degli operai permanenti e degli incaricati stabili da un gruppo ad altro superiore di cui alle tabelle allegate al regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, e successive modificazioni;
- b)per le promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali;
- c)per il passaggio dei salariati non di ruolo da un gruppo o da una categoria inferiore ad uno dei gruppi e delle categorie superiori nelle quali detto personale e' inquadrato presso ogni singola Amministrazione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
