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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Alle disposizioni dell'art. 175 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655 (serio 3ª), e' aggiunto il seguente capoverso:
[7]«Le disposizioni del presente articolo saranno altresi' applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltreche' nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissiono dal grado».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 1° luglio 1906.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Vigano'.
[12]Visto, il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 9 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
