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Con decreto del Ministero degli affari esteri sara' provveduto alla concessione di adeguate facilitazioni per i viaggi di rimpatrio e di riespatrio, nonche' alla istituzione di speciali distintivi onorifici, per coloro che abbiano compiuto nel Regio esercito la ferma speciale prevista dai precedenti articoli 6 ed 8 della presente legge.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
