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[1]Possono essere ammessi ad assumere la ferma speciale di sei mesi prevista dall'art. 6 della presente legge i nati all'estero in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, i quali, trovandosi nel Regno, chiedano di compiere tale servizio prima della leva sulla propria classe e comprovino di dover poi fare subito ritorno nel paese di nascita.

[2]Essi devono soddisfare alle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e principalmente devono aver compiuto il 18° anno di eta', devono essere non ammogliati ne' vedovi con prole, avere l'attitudine fisica al servizio militare in genere ed in particolare a prestare servizio nel corpo in cui chiedono di essere arruolati, ed avere il consenso del padre od, in mancanza di esso, della madre, ovvero, in mancanza di entrambi, del tutore autorizzato dal consiglio di famiglia.

[3]Coloro che, compiuto tale servizio, non riespatrino entro sei mesi dalla prestazione del servizio stesso, sono tenuti a completare la ferma di leva con le reclute della loro classe.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1928-12-24;2959~art8 · fonte del testo

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