Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I militari di cui all'articolo precedente, compiuta la ferma speciale di sei mesi, possono fruire, oltre che delle concessioni di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, anche di un ulteriore permesso di permanenza nel Regno della durata non superiore ad un anno.
[2]Trascorso tale periodo di tempo, qualora non facciano ritorno all'estero, sono tenuti a ripresentarsi alle armi per completare la ferma ordinaria di leva.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
