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I militari residenti all'estero dispensati dal presentarsi alle armi ai termini dell'art. 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito possono essere ammessi ad assumere servizio nel Regio esercito, per compiervi una ferma speciale di 6 mesi.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
