Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 114 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e' sostituito il seguente:

[2]«I militari che a senso dell'art. 112 sono dispensati dal presentarsi alle armi, possono ottenere dalle Regie autorita' diplomatiche e consolari all'estero o dalle competenti autorita' militari del Regno la facolta' di permanere in Patria, senza obbligo di prestare servizio militare, se comprovino o di dover compiere un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso, ovvero di dovervisi trattenere per ragioni di salute, di famiglia e di commercio, purche' la loro permanenza nel Regno, e salvo casi eccezionali, non superi rispettivamente i 12, i 6 o i 3 mesi secondo che provengano da paesi transoceanici, o del bacino mediterraneo od europei».

Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;2959~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari