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[1]All'articolo 112 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e' sostituito il seguente:
[2]«I militari residenti all'estero arruolati dagli organi di leva a senso dell'art. 70 e del precedente articolo 3 sono, in tempo di pace, dispensati dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.
[3]«In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni pero' che verranno allora stabilite in relazione alla possibilita' in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile».
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
