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[1]Gli inscritti di leva nati e residenti all'estero o espatriati prima del 18° anno di eta' possono in tempo di pace chiedere in qualsiasi momento di regolare la loro posizione di leva, o contraendo l'arruolamento senza visita, o subendo la visita con le modalita' e gli effetti di cui all'art. 70 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito; ed in tali casi saranno prosciolti in via amministrativa dalla nota di renitenza, nella quale siano eventualmente incorsi.

[2]Quelli di essi che rimpatrino saranno prosciolti dalla nota di renitenza, eventualmente pronunciata sul loro conto, soltanto se si presenteranno agli organi di leva entro trenta giorni dal loro rimpatrio.

[3]In caso di mobilitazione sono obbligati a regolare la loro posizione all'estero o nel Regno con le modalita' di cui sopra entro 30 giorni dalla indetta mobilitazione, trascorso il quale termine la dichiarazione di renitenza pronunciata a loro riguardo diverra' definitiva a tutti gli effetti di legge.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;2959~art3 · fonte del testo

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