Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 70 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito e' sostituito il seguente:

[2]«Gli inscritti di leva residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alle notificazioni di cui all'art. 14, o in base a loro richiesta, da farsi durante la leva sulla loro classe, alle Regie autorita' diplomatiche e consolari nei modi e nei termini prescritti dal regolamento.

[3]«Essi hanno pero' facolta' di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorita' diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilita' al servizio militare, ne danno notizia pel tramite del Ministero della guerra al Consiglio di leva o al Comando del distretto militare competente, secondo che si tratti di inscritti di leva o di individui gia' arruolati».

Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;2959~art2 · fonte del testo

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