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[1]I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi che non abbiano regolata in via amministrativa la loro posizione a mente dell'art. 5 della legge 25 marzo 1926, n. 551, possono farlo con le modalita' previste dal precedente art. 3 della presente legge, sempre che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo stesso e non siano incorsi nelle dette inadempienze nel tempo della mobilitazione generale.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 24 dicembre 1928 - Anno VII
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Mussolini.
[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 gennaio 1929 al 16 dicembre 2009
